IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista  la  legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art.
 39, come successivamente modificato ed integrato;
  Visto l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  il  quale subordina l'avvio delle procedure di reclutamento per
le  amministrazioni  dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alla
previa  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata ai sensi
del citato art. 39;
  Vista  la  legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'art. 7,
che  prevede  che  le  amministrazioni pubbliche, prima di avviare le
procedure  di  assunzioni  di personale a tempo indeterminato, devono
inviare  una comunicazione, recante gli elementi conoscitivi relativi
al   concorso   da   bandire,   necessaria   al  fine  di  provvedere
all'assegnazione del personale collocato in disponibilita';
  Vista  la richiesta (nota n. 35 del 14 gennaio 2003 ) del Ministero
degli  affari esteri di autorizzazione a bandire un concorso pubblico
per  titoli ed esami per l'assunzione di quranta funzionari nel grado
iniziale   della  carriera  diplomatica,  al  fine  di  integrare  le
dotazioni  organiche  del  personale  diplomatico  di  cui alla legge
28 luglio  1999,  n. 266, e del decreto legislativo 24 marzo 2000, n.
85,  e  di  favorire  il  coordinamento  delle  attivita'  all'estero
connesse alla sicurezza dello Stato;
  Vista  la  richiesta  (nota  n.  4447/CD/488 del 27 marzo 2003) del
Ministero  della  giustizia  di  autorizzazione  a  bandire procedure
concorsuali  per  l'assunzione  di  personale  dotato  di  specifiche
professionalita' tecniche per complessive centonovantacinque unita';
  Considerato   che   dette   richieste  di  avvio  di  procedure  di
reclutamento  possano  essere fatte rientrare nella disciplina di cui
all'art. 34, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
    Ritenuto,  pertanto,  che i Ministeri degli affari esteri e della
giustizia  possano,  ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, essere autorizzati ad avviare le citate procedure
di reclutamento;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 2003;
  Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro
dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, ai sensi dell'art.
35  del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, ad avviare una
procedura  di reclutamento per quaranta funzionari nel grado iniziale
della carriera diplomatica.