IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 39, come successivamente modificato ed integrato; Visto l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale subordina l'avvio delle procedure di reclutamento per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata ai sensi del citato art. 39; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'art. 7, che prevede che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzioni di personale a tempo indeterminato, devono inviare una comunicazione, recante gli elementi conoscitivi relativi al concorso da bandire, necessaria al fine di provvedere all'assegnazione del personale collocato in disponibilita'; Vista la richiesta (nota n. 35 del 14 gennaio 2003 ) del Ministero degli affari esteri di autorizzazione a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di quranta funzionari nel grado iniziale della carriera diplomatica, al fine di integrare le dotazioni organiche del personale diplomatico di cui alla legge 28 luglio 1999, n. 266, e del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, e di favorire il coordinamento delle attivita' all'estero connesse alla sicurezza dello Stato; Vista la richiesta (nota n. 4447/CD/488 del 27 marzo 2003) del Ministero della giustizia di autorizzazione a bandire procedure concorsuali per l'assunzione di personale dotato di specifiche professionalita' tecniche per complessive centonovantacinque unita'; Considerato che dette richieste di avvio di procedure di reclutamento possano essere fatte rientrare nella disciplina di cui all'art. 34, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Ritenuto, pertanto, che i Ministeri degli affari esteri e della giustizia possano, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, essere autorizzati ad avviare le citate procedure di reclutamento; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003; Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare una procedura di reclutamento per quaranta funzionari nel grado iniziale della carriera diplomatica.